Titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
Concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
Locatari, in caso di leasing
di immobili nel territorio comunale
Si precisa i terreni agricoli non soggetti a pagamento IMU (stabiliti nella deliberazione di Consiglio regionale n. 826-6658 del 12/05/1988) sono i seguenti: Fogli di mappa esenti: dal n. 1 al n. 5; dal n. 14 al n.20
Descrizione
L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è il tributo introdotto, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
Come fare
I soggetti passivi, qualora non ricevano entro la scadenza il modello di delega F24 per il pagamento, predisposto e spedito dall'Ufficio Tributi del Comune, sono tenuti ad effettuare autonomamente il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate con scadenza la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le aliquote approvate annualmente dal Comune. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24,compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Rivarossa (H344). L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Cosa serve
Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
i dati catastali dei propri immobili;
il valore delle aliquote deliberate dal comune.
Cosa si ottiene
Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.
Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.
E' necessario conservare le quietanze degli eseguiti pagamenti per almeno 5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.